Art. 34
Esame della domanda
In vigore dal 14 mag 2024
Esame della domanda
1. L'autorità accertante esamina le domande di protezione internazionale e decide in merito conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.
2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame di una domanda da parte dell'autorità accertante tiene conto degli elementi seguenti:
a)
dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente in conformità dell', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1347;
b)
informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, raccolte da fonti nazionali, internazionali e dell'Unione pertinenti e disponibili, comprese le organizzazioni per i diritti dei minori e, ove disponibile, l'analisi comune sulla situazione in paesi di origine specifici e le note di orientamento di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303;
c)
nell'applicazione dei concetti di paese di primo asilo o di paese terzo sicuro, informazioni d'interesse, precise e aggiornate sulla situazione regnante nel paese terzo considerato paese di primo asilo o paese terzo sicuro alla data della decisione sulla domanda, comprese informazioni e analisi sui paesi terzi sicuri di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303;
d)
situazione individuale e circostanze personali del richiedente, compresi fattori quali l'estrazione sociale, l'età, il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale , al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
e)
eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave di cui all' del regolamento (UE) 2024/1347 in caso di rientro nel paese;
f)
eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino;
g)
purché lo Stato o agenti dello Stato non siano i responsabili della persecuzione o del danno grave, eventualità che si applichi l'alternativa della protezione interna di cui all' del regolamento (UE) 2024/1347.
3. Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito dispone di conoscenze adeguate dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e ha ricevuto una formazione al riguardo, compresa la formazione pertinente di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di salute mentale, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario, può sottoporre richieste all'Agenzia per l'asilo conformemente all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2303.
4. I documenti valutati dall'autorità accertante in quanto pertinenti per l'esame delle domande sono tradotti, se necessario, ai fini di tale esame.
La traduzione di tali documenti d'interesse o di parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Il richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. Per domande reiterate, il richiedente può essere incaricato della traduzione dei documenti.
5. L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante, in particolare laddove:
a)
essa ritenga la domanda verosimilmente fondata;
b)
il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell' della direttiva (UE) 2024/1346 o necessiti delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;
c)
sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;
d)
si tratti di una domanda reiterata;
e)
il richiedente sia stato destinatario di una decisione a norma dell', paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.
Storico versioni
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