Art. 24

Visita medica

In vigore dal 14 mag 2024
Visita medica 1.   Qualora lo ritenga pertinente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante dispone per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti ed è informata dell'esito. 2.   Nel caso di un minore, la visita medica è effettuata solo se acconsentono il genitore, l'adulto che ne è responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, il rappresentante o la persona di cui all', paragrafo 2, lettera a), e, se previsto dal diritto nazionale, il richiedente. La visita medica è gratuita per il richiedente ed è pagata con fondi pubblici. Se del caso, i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356 possono essere presi in considerazione ai fini della visita medica di cui al presente articolo. 3.   Se non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti. 4.   L'esito delle visite mediche di cui al paragrafo 1 o 3 è comunicato al più presto all'autorità accertante e al richiedente ed è valutato dall'autorità accertante assieme agli altri elementi della domanda. 5.   La visita medica è il meno invasiva possibile ed è svolta solo da professionisti qualificati del settore medico. La visita è svolta in modo da rispettare la dignità della persona. 6.   Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica o decida di sottoporsi a una visita medica di propria iniziativa, qualora tale visita non abbia luogo entro tempi adeguati, tenuto conto della disponibilità di appuntamenti per visite mediche nello Stato membro competente, non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
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