Art. 23
Garanzie particolari per i minori non accompagnati
In vigore dal 14 mag 2024
Garanzie particolari per i minori non accompagnati
1. Le autorità competenti provvedono affinché i minori non accompagnati siano rappresentati e assistiti in modo da consentire loro di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) 2024/1351, dalla direttiva (UE) 2024/1346 e dal regolamento (UE) 2024/1358.
2. Se la domanda è fatta da una persona che dichiara di essere un minore o in relazione alla quale sussistono motivi oggettivi per ritenere che si tratti di un minore, e che è non accompagnata, le autorità competenti:
a)
designano non appena possibile e in ogni caso in modo tempestivo ai fini del paragrafo 6 e, se del caso, del paragrafo 7, una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per assistere provvisoriamente il minore al fine di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale, che consenta al minore di godere dei diritti previsti dal presente regolamento e, se del caso, che funga da rappresentante fino a quando non sia stato nominato un rappresentante;
b)
nominano un rappresentante non appena possibile e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui è fatta domanda.
Il rappresentante e la persona di cui al primo comma, lettera a), possono essere lo stesso soggetto a norma dell' della direttiva (UE) 2024/1346. Tale rappresentante o persona incontra il minore non accompagnato e tiene conto del parere del minore in merito ai suoi bisogni in funzione dell'età e della maturità del minore.
Qualora l'autorità competente abbia concluso che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, essa non è tenuta a nominare un rappresentante in conformità del presente paragrafo.
I compiti del rappresentante o della persona di cui al primo comma, lettera a), cessano se le autorità competenti, a seguito dell'accertamento dell'età di cui all', paragrafo 1, non considerano il richiedente un minore o ritengono che il richiedente non sia un minore o se il richiedente non è più un minore non accompagnato.
3. Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il termine per nominare un rappresentante di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), può essere prorogato di dieci giorni lavorativi, fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma.
4. L'organizzazione designata a norma del paragrafo 2 nomina una persona fisica per assolvere i compiti di cui al presente articolo in relazione al minore non accompagnato.
5. L'autorità competente informa immediatamente:
a)
il minore non accompagnato, in modo congruente e in una lingua che possa comprendere, della designazione della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del suo rappresentante e delle modalità di presentazione di una denuncia nei confronti della persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), in condizioni di fiducia e sicurezza;
b)
l'autorità accertante e l'autorità competente per la registrazione della domanda, se del caso, che è stato nominato un rappresentante per il minore non accompagnato; e
c)
la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), e il rappresentante dei fatti d'interesse, dell'iter procedurale e dei termini relativi alla domanda del minore non accompagnato.
Il rappresentante e la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), hanno accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.
6. La persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso insieme al consulente legale:
a)
fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
b)
se del caso, assistere il minore non accompagnato in relazione alla procedura di accertamento dell'età di cui all';
c)
se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
7. Fino a quando non sia stato nominato un rappresentante, gli Stati membri possono autorizzare la persona di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), ad assistere il minore nella registrazione e nella formalizzazione della domanda o a formalizzare la domanda per conto del minore a norma dell'.
8. Il rappresentante incontra il minore non accompagnato e assolve, tra l'altro, i seguenti compiti, se del caso, insieme al consulente legale:
a)
se del caso, fornire al minore non accompagnato informazioni pertinenti relative alle procedure previste dal presente regolamento;
b)
se del caso, assistere nella procedura di accertamento dell'età di cui all';
c)
se del caso, assistere nella registrazione della domanda;
d)
se del caso, assistere nella formalizzazione della domanda o formalizzare la domanda per conto del minore non accompagnato a norma dell';
e)
se del caso, assistere nella preparazione ed essere presente al colloquio personale e fornire al minore non accompagnato informazioni sullo scopo e sulle possibili conseguenze del colloquio personale nonché sulle modalità per prepararsi al colloquio;
f)
se del caso, fornire al minore non accompagnato le informazioni pertinenti e assisterlo in relazione alle procedure di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1358.
Nel corso del colloquio personale il rappresentante e il consulente legale hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.
L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante o il consulente legale.
9. Il rappresentante svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie. I rappresentanti ricevono periodicamente formazione per lo svolgimento dei loro compiti e non hanno precedenti penali, in particolare per quanto riguarda reati che coinvolgono minori.
Il rappresentante è sostituito solo laddove le autorità competenti ritengano che i compiti del rappresentante o della persona non siano stati esercitati correttamente. Non sono nominate come rappresentanti le organizzazioni o le persone fisiche i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.
10. Le autorità competenti affidano a una persona fisica che funge da rappresentante o a una persona idonea a fungere temporaneamente da rappresentante un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non più di 30 minori non accompagnati contemporaneamente, al fine di garantire che sia in grado di esercitare i propri compiti in modo efficace.
Nel caso di un numero sproporzionato di domande fatte da minori non accompagnati o in altre situazioni eccezionali, il numero di minori non accompagnati per rappresentante può essere aumentato fino a un massimo di 50 minori non accompagnati.
Gli Stati membri garantiscono che vi siano autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti incaricati di supervisionare, periodicamente, l’adeguato svolgimento dei compiti dei rappresentanti e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), anche riesaminando a cadenza regolare i precedenti penali di tali rappresentanti nominati e persone designate onde individuare potenziali incompatibilità con il loro ruolo. Dette autorità amministrative o giudiziarie o altri soggetti esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti dei rappresentanti nominati e delle persone designate a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a).
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