Art. 37
Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio
In vigore dal 14 mag 2024
Rigetto della domanda ed emanazione della decisione di rimpatrio
Quando la domanda, ai fini sia dello status di rifugiato sia della protezione sussidiaria, è respinta per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito, lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE e al principio di non respingimento. Qualora una decisione di rimpatrio o un'altra decisione che imponga l'obbligo di rimpatrio sia già stata emessa prima che sia stata fatta domanda di protezione internazionale, non è necessaria la decisione di rimpatrio a norma del presente articolo. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.
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