Art. 45
Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera
In vigore dal 14 mag 2024
Applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera
1. Uno Stato membro esamina una domanda con procedura di frontiera nei casi previsti all', paragrafo 1, quando si applica una delle circostanze di cui all', paragrafo 1, lettera c), f) o j).
2. Qualora si applichino le circostanze di cui all', paragrafo 1, lettera f), e fatto salvo l', gli Stati membri adottano misure appropriate per mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare nella procedura di frontiera.
3. Ai fini del paragrafo 2 e del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, per «familiari del richiedente» si intendono, se la famiglia esisteva già prima dell'ingresso del richiedente nel territorio degli Stati membri, i seguenti familiari del richiedente presenti nel territorio dello stesso Stato membro in relazione alla domanda di protezione internazionale:
a)
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato considerino la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate;
b)
i figli minori delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
c)
se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente per legge o per prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
d)
se il richiedente è minore e non coniugato, i fratelli e le sorelle del richiedente, purché non coniugati e minori.
Ai fini del primo comma, punti b), c) e d), sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non può essere contratto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio.
4. Se, sulla base delle informazioni ottenute nel quadro del monitoraggio effettuato a norma degli del regolamento (UE) 2021/2303, ha motivi per ritenere che uno Stato membro non rispetti i requisiti di cui all', paragrafo 2, la Commissione raccomanda senza ritardo la sospensione dell'applicazione della procedura di frontiera alle famiglie con minori a norma dell', paragrafo 2, lettera b). La Commissione rende pubblica tale raccomandazione.
Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativamente ai suoi obblighi a norma dell', paragrafo 2, lettera b), e al fine di affrontare le eventuali carenze individuate per garantire il pieno rispetto dei requisiti di cui all', paragrafo 2. Esso informa la Commissione delle misure adottate per dare attuazione alla raccomandazione.
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