Art. 47

Capacità adeguata di uno Stato membro

In vigore dal 14 mag 2024
Capacità adeguata di uno Stato membro 1.   La Commissione calcola, mediante atti di esecuzione, il numero che corrisponde alla capacità adeguata di ciascuno Stato membro utilizzando la formula di cui al paragrafo 4. Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa inoltre, mediante atti di esecuzione, il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a due volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 12 giugno 2026, tre volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2027 e quattro volte il numero ottenuto utilizzando la formula di cui al paragrafo 4 a decorrere dal 13 giugno 2028. 2.   Se la capacità adeguata di uno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma, viene raggiunta, tale Stato membro non è più tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui all', paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui all', paragrafo 1, lettera j). 3.   Se uno Stato membro ha esaminato il numero massimo di domande di cui al paragrafo 1, secondo comma, tale Stato membro non è più tenuto a espletare le procedure di frontiera nei casi di cui all', paragrafo 1, qualora si applichino le circostanze di cui all', paragrafo 1, lettera c) o j). Lo Stato membro continua comunque a esaminare con procedura di frontiera le domande di cittadini di paesi terzi cui si applicano le circostanze di cui all', paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 3, lettera b). 4.   Il numero di cui al paragrafo 1, primo comma, è calcolato moltiplicando il numero di cui all' per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nello Stato membro interessato nell'arco dei tre anni precedenti e dividendo il risultato ottenuto per la somma degli attraversamenti irregolari della frontiera esterna, degli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e dei respingimenti alle frontiere esterne nell'Unione nel suo insieme nell'arco dello stesso periodo stando agli ultimi dati Frontex ed Eurostat disponibili. 5.   Il primo di tali atti di esecuzione, di cui al paragrafo 1, è adottato dalla Commissione il 12 agosto 2024 e successivamente il 15 ottobre ogni tre anni. In seguito all'adozione di un atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione, ciascuno Stato membro si assicura, entro sei mesi dall'adozione del secondo atto di esecuzione, e di tutti i successivi, di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione. Ai fini del primo atto di esecuzione, gli Stati membri si assicurano di disporre della capacità adeguata stabilita in tale atto di esecuzione prima del 12 giugno 2026.
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