Art. 48.tit_1
Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro
In vigore dal 14 mag 2024
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-48.tit_1