Art. 48

Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro

In vigore dal 14 mag 2024
Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro 1.   Quando il numero di richiedenti soggetti in un dato momento alla procedura di asilo alla frontiera in uno Stato membro, sommato al numero di persone soggette a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale, è pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all', paragrafo 1, primo comma, tale Stato membro ne dà notifica alla Commissione. 2.   Se uno Stato membro dà notifica alla Commissione a norma del paragrafo 1, in deroga all', paragrafo 1, tale Stato membro non è tenuto a esaminare nell'ambito di una procedura di frontiera le domande fatte dai richiedenti di cui all', paragrafo 1, lettera j), nel momento in cui il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro sia pari o superiore al numero di cui all', paragrafo 1, primo comma. 3.   La misura prevista al paragrafo 2 si applica in base ai flussi in entrata e in uscita e lo Stato membro interessato è tenuto a proseguire l'esame con procedura di frontiera delle domande fatte dai richiedenti di cui all', paragrafo 1, lettera j), non appena il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in un dato momento sia inferiore al numero di cui all', paragrafo 1, primo comma. 4.   La misura prevista al paragrafo 2 può essere applicata da uno Stato membro per il resto dello stesso anno civile a decorrere dal giorno successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misura applicabile nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata di uno Stato membro (Art. 48 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo