Art. 50

Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande

In vigore dal 14 mag 2024
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunto il numero massimo annuo di domande Se il numero di domande esaminate nell'ambito della procedura di frontiera in uno Stato membro nel corso di un anno civile è pari o superiore al numero massimo di domande stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 1, tale Stato membro può darne notifica alla Commissione. Se lo Stato membro ha dato notifica alla Commissione a norma del primo comma del presente articolo, quest'ultima esamina senza indugio le informazioni fornite dallo Stato membro interessato al fine di verificare che esso abbia esaminato, nella procedura di frontiera dall'inizio dell'anno civile, un numero di domande pari o superiore al numero stabilito per tale Stato membro nell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 1. Una volta completata la verifica, la Commissione autorizza, mediante un atto di esecuzione, lo Stato membro interessato a non esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all', paragrafo 1, lettere c) e j). Tale autorizzazione non esonera lo Stato membro dall'obbligo di esaminare, nella procedura di frontiera, le domande fatte dai richiedenti di cui all', paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 5, lettera b).
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