Art. 52
Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione
In vigore dal 14 mag 2024
Determinazione dello Stato membro competente e ricollocazione
1. Se si applicano le condizioni per la procedura di frontiera, lo Stato membro decide di espletare, fatti salvi i termini fissati all', paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda prevista dal regolamento (UE) 2024/1351 presso i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera.
2. Lo Stato membro in cui il richiedente è trasferito a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351 può applicare, fatti salvi i termini stabiliti all', paragrafo 2, del presente regolamento, la procedura di frontiera se le condizioni per applicarla sono soddisfatte nello Stato membro dal quale il richiedente è trasferito.
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