Art. 49
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata
In vigore dal 14 mag 2024
Notifica da parte di uno Stato membro nel caso in cui è raggiunta la capacità adeguata
1. La notifica di cui all' comprende le seguenti informazioni:
a)
il numero di richiedenti soggetti alla procedura di asilo alla frontiera, a una procedura di rimpatrio alla frontiera stabilita a norma del regolamento (UE) 2024/1349 o, se del caso, a una procedura di rimpatrio alla frontiera equivalente stabilita a norma del diritto nazionale nello Stato membro interessato al momento della notifica;
b)
la misura, di cui all', che lo Stato membro interessato intende applicare o continuare ad applicare;
c)
una motivazione circostanziata a sostegno dell’intenzione dello Stato membro interessato, che descriva in che modo il ricorso alla misura in questione potrebbe contribuire ad affrontare la situazione e, se del caso, altre misure che lo Stato membro interessato ha adottato o prevede di adottare a livello nazionale per alleviare la situazione, comprese le misure di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1351.
2. Gli Stati membri possono dare notifica alla Commissione a norma dell' del presente regolamento nell'ambito della notifica di cui agli del regolamento (UE) 2024/1351, se del caso.
3. Se uno Stato membro dà notifica alla Commissione a norma dell', lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri.
4. Lo Stato membro che applica la misura di cui all' informa la Commissione su base mensile in merito ai seguenti elementi:
a)
il numero di richiedenti soggetti alla procedura di frontiera in tale Stato membro in quel momento;
b)
l'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita del numero di persone soggette a procedure di frontiera per ogni settimana di tale mese;
c)
il numero di membri del personale incaricati di esaminare le domande nell'ambito della procedura di frontiera;
d)
la durata media dell'esame durante la fase amministrativa della procedura; e
e)
la durata media dell'esame, da parte di un giudice, di una domanda di autorizzazione a rimanere nelle more dell'esito dell'impugnazione.
La Commissione monitora l'applicazione della misura di cui all' del presente regolamento e a tal fine riesamina le informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione fornisce, all'interno della relazione di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351, una valutazione dell'applicazione della misura di cui all' del presente regolamento in ciascuno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-49