Art. 58
Concetto di paese di primo asilo
In vigore dal 14 mag 2024
Concetto di paese di primo asilo
1. Un paese terzo può essere considerato paese di primo asilo per un richiedente soltanto quando in tale paese:
a)
il richiedente ha goduto di protezione effettiva conformemente alla convenzione di Ginevra ai sensi dell', paragrafo 1, o ha goduto di protezione effettiva ai sensi dell', paragrafo 2, prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione;
b)
non sussistono minacce alla vita e alla libertà del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
c)
non sussiste per il richiedente alcun rischio reale di danno grave quale definito all' del regolamento (UE) 2024/1347;
d)
il richiedente è protetto dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale.
2. Il concetto di paese di primo asilo può essere applicato soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di primo asilo non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
3. Un paese terzo può essere considerato un paese di primo asilo per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente della protezione effettiva quale definita all'.
4. Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese di primo asilo, l'autorità accertante:
a)
ne informa il richiedente conformemente all'; e
b)
gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese di primo asilo.
5. Se il paese terzo non riammette il richiedente nel proprio territorio o non fornisce una risposta entro il termine stabilito dall'autorità competente, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.
Storico versioni
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