Art. 57

Concetto di protezione effettiva

In vigore dal 14 mag 2024
Concetto di protezione effettiva 1.   Si ritiene che garantisca una protezione effettiva un paese terzo che abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese terzo, autorizzate a norma della convenzione. In caso di limitazioni geografiche previste dal paese terzo, l'esistenza di una protezione per le persone che non rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Ginevra è valutata in base ai criteri di cui al paragrafo 2. 2.   Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, si ritiene che il paese terzo garantisca una protezione effettiva soltanto laddove siano soddisfatti almeno i criteri seguenti: a) le persone di cui al paragrafo 1 sono autorizzate a rimanere nel territorio del paese terzo in questione; b) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un tenore di vita adeguato rispetto alla situazione generale di tale paese terzo di accoglienza; c) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle prestazioni sanitarie e al trattamento essenziale delle malattie, alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo; d) le persone di cui al paragrafo 1 hanno accesso all'istruzione alle condizioni generalmente previste in tale paese terzo; e e) la protezione effettiva resta disponibile finché non sia possibile trovare una soluzione duratura.
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