Art. 59
Concetto di paese terzo sicuro
In vigore dal 14 mag 2024
Concetto di paese terzo sicuro
1. Un paese terzo può essere designato paese terzo sicuro soltanto quando in tale paese:
a)
non sussistono minacce alla vita e alla libertà dei cittadini stranieri per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
b)
non sussiste per i cittadini stranieri alcun rischio reale di danno grave quale definito all' del regolamento (UE) 2024/1347;
c)
i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall'allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;
d)
esiste la possibilità di richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva quale definita all'.
2. La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti.
4. Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro:
a)
quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale a norma dell' o 64; o
b)
in relazione a un determinato richiedente, se il paese non è stato designato paese terzo sicuro a livello dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale richiedente.
5. Si può applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto a condizione che:
a)
il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale;
b)
il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.
6. Un paese terzo può essere considerato un paese terzo sicuro per un minore non accompagnato soltanto se ciò non è contrario al suo interesse superiore e se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo in questione la garanzia che queste ultime prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso alla protezione effettiva quale definita all'.
7. Qualora l'Unione e un paese terzo abbiano raggiunto congiuntamente un accordo, a norma dell'articolo 218 TFUE, sul fatto che i migranti ammessi ai sensi di tale accordo saranno protetti conformemente alle norme internazionali in materia e nel pieno rispetto del principio di non respingimento, le condizioni di cui al presente articolo relative allo status di paese terzo sicuro possono essere presunte soddisfatte fatti salvi i paragrafi 5 e 6.
8. Se la domanda è respinta per inammissibilità a seguito dell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante:
a)
ne informa il richiedente conformemente all'; e
b)
gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo in questione, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro.
9. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, il richiedente ha accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.
Storico versioni
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