Art. 61
Concetto di paese di origine sicuro
In vigore dal 14 mag 2024
Concetto di paese di origine sicuro
1. Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all' del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all' di tale regolamento.
2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.
3. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, compresi gli Stati membri, l'Agenzia per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti e tiene conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all' del regolamento (UE) 2021/2303.
4. Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:
a)
le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;
b)
il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell', paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
c)
l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;
d)
un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
5. Si può applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che:
a)
il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese;
b)
il richiedente non appartenga a una categoria di persone per le quali è stata fatta un'eccezione al momento di designare il paese terzo come paese di origine sicuro;
c)
il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale.
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