Art. 62

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione

In vigore dal 14 mag 2024
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione 1.   I paesi terzi sono designati paesi di origine sicuri a livello dell’Unione in base alle condizioni previste all'. 2.   La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all', paragrafo 3. 3.   L'Agenzia per l'asilo fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a livello dell’Unione. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla sospensione, alle condizioni previste all', della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione (Art. 62 Regolamento (UE) 2024/1348) — Testo vigente | Portale Normativo