Art. 62
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione
In vigore dal 14 mag 2024
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione
1. I paesi terzi sono designati paesi di origine sicuri a livello dell’Unione in base alle condizioni previste all'.
2. La Commissione riesamina la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia per l'asilo e sulla base delle altre fonti d'informazione di cui all', paragrafo 3.
3. L'Agenzia per l'asilo fornisce alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni e analisi su specifici paesi terzi di cui si potrebbe valutare la designazione come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione. La Commissione esamina tempestivamente qualsiasi richiesta di uno Stato membro di valutare se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla sospensione, alle condizioni previste all', della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
Storico versioni
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