Art. 43 · Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera

Art. 43

Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera 1.   In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all' del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio: a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito; b) dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna; c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; d) dalla ricollocazione a norma dell', paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351. 2.   Fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 2, il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro. Qualsiasi misura adottata dagli Stati membri per impedire l'ingresso non autorizzato nel loro territorio è conforme alla direttiva (UE) 2024/1346. 3.   In deroga all', paragrafo 2, primo comma, ultima frase, il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro quando: a) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 4, lettera a) o c); b) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato Membro a norma dell' e non ha chiesto entro il termine applicabile l'autorizzazione a rimanere ai fini di una procedura d'impugnazione; c) non ha diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro a norma dell' e il giudice ha stabilito che non è autorizzato a rimanere nelle more dell'esito della procedura d'impugnazione. Nei casi di cui al primo comma, quando il richiedente è destinatario di decisione di rimpatrio emanata a norma della direttiva 2008/115/CE o di provvedimento di respingimento a norma dell' del regolamento (UE) 2016/399, si applica l' del regolamento (UE) 2024/1349. 4.   Fatto salvo il meccanismo di monitoraggio stabilito all' del regolamento (UE) 2021/2303 e a integrazione dello stesso, ciascuno Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di frontiera che soddisfi i criteri di cui all' del regolamento (UE) 2024/1356.
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