Art. 30
Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
In vigore dal 14 mag 2024
Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera
1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne desiderino fare domanda di protezione internazionale, le autorità competenti di cui all' forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.
2. Se un richiedente fa domanda in un centro di trattenimento, in carcere o a un valico di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne, le autorità competenti di cui all' provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.
3. Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consigli e consulenza hanno accesso effettivo ai richiedenti di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito. Tale accesso può essere subordinato ad accordo preventivo con le autorità competenti.
Come indicato nel primo comma, gli Stati membri possono limitare l'accesso , a norma del diritto nazionale, laddove obiettivamente necessario per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera, comprese le zone di transito, o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
Storico versioni
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