Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 gen 2019
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/821.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «regime»: «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza», come definito all', lettera m), del regolamento (UE) 2017/821;
b) «richiedente»: il soggetto che ha presentato o intende presentare una domanda di riconoscimento di un regime;
c) «titolari dei regimi»: i soggetti di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821;
d) «operatori economici partecipanti al regime»: le persone fisiche o giuridiche che sono oggetto di un audit in conformità dei requisiti del regime o che sono altrimenti associate o partecipano al regime in modo da essere tenute a rispettarne le norme e le strategie;
e) «metodologia OCSE»: la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, compreso l'allegato, pubblicata con la nota OCSE «COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018) 1»;
f) «principi generali in materia di dovere di diligenza»: i principi di cui all'allegato 1, sezione A, della metodologia dell'OCSE;
g) «domanda reiterata»:
i)
una domanda relativa a un regime per il quale in precedenza è già stata presentata almeno una domanda che è stata dichiarata irricevibile o è stata respinta o ritirata;
ii)
una domanda relativa a un regime il cui riconoscimento è stato revocato dalla Commissione;
h) «condizioni generali per il riconoscimento»: le condizioni di cui all';
i) «criteri specifici di valutazione»: i criteri di cui all'.
2. Ai fini del presente regolamento, il termine «programma dell'industria» (industry programme) utilizzato nella metodologia dell'OCSE ha lo stesso significato del termine «regime».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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