Art. 4

Condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza

In vigore dal 11 gen 2019
Condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza 1.   È concesso il riconoscimento dell'equivalenza a un regime se i suoi principi generali in materia di dovere di diligenza, i requisiti che esso prevede per gli operatori economici che vi partecipano e le responsabilità specifiche del regime stesso sono in linea con i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2017/821. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si considerano soddisfatti se la Commissione, sulla base della sua valutazione di tutti i criteri specifici applicabili che tenga conto sia delle strategie e delle norme del regime sia della loro attuazione, ritiene che siano soddisfatte le condizioni affinché il regime possa essere classificato come «integralmente conforme» in conformità alle sezione 4 della metodologia OCSE.
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