Art. 6
Completamento delle informazioni fornite nella domanda, in modo da consentire la valutazione dei criteri specifici
In vigore dal 11 gen 2019
Completamento delle informazioni fornite nella domanda, in modo da consentire la valutazione dei criteri specifici
1. Se del caso, la Commissione integra le informazioni contenute nelle domande ricevibili al fine di poter effettuare la valutazione dei criteri specifici applicabili di cui all', paragrafo 2. In particolare, la Commissione può avvalersi di:
a)
analisi dei documenti che la Commissione ritiene pertinenti, quali statuti del regime o documenti equivalenti e altri documenti strategici; mandati dei pertinenti comitati del regime; relazioni di audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime; relazioni di esperti e di soggetti interessati; qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi; nonché qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla gestione del regime;
b)
colloqui con i rappresentanti del regime, con i dirigenti degli operatori economici che partecipano al regime, con i revisori dei conti e con altri soggetti interessati;
c)
partecipazione ad audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime, realizzati da terzi per verificare la conformità ai requisiti del regime stesso, osservazione di tali audit e valutazione delle corrispondenti relazioni di audit.
2. Nel dare attuazione al paragrafo 1, la Commissione può invitare il richiedente a presentare ogni ulteriore informazione o documentazione e a facilitare i colloqui e la partecipazione ad audit realizzati da terzi.
3. La Commissione stabilisce quali informazioni supplementari siano necessarie al fine di poter effettuare la valutazione di tutti i criteri specifici applicabili. A tale scopo la Commissione può tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione 2 della metodologia dell'OCSE.
Storico versioni
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