Art. 8

Relazione di valutazione

In vigore dal 11 gen 2019
Relazione di valutazione 1.   La Commissione elabora una relazione sulla sua valutazione in cui esamina se il regime rispetti le condizioni generali per il riconoscimento e i criteri specifici applicabili. La relazione è completata a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Il progetto di relazione è trasmesso al richiedente, cui sono concessi 15 giorni di calendario per presentare osservazioni. 3.   Dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse dal richiedente la Commissione consulta, se del caso, il segretariato dell'OCSE in merito al progetto di relazione e può fornire a quest'ultimo i documenti giustificativi necessari affinché possa formulare il suo parere. La Commissione invita il segretariato dell'OCSE a presentare il suo parere entro 30 giorni di calendario. Il parere riguarda in particolare la valutazione delle condizioni generali per il riconoscimento e dei criteri specifici. 4.   La Commissione completa la relazione entro nove mesi dalla data in cui ha dichiarato ricevibile la domanda a norma dell', a meno che non comunichi al richiedente in anticipo che completerà la relazione ad una data successiva.
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