Art. 9

Procedura successiva alle conclusioni in merito alle condizioni generali per il riconoscimento

In vigore dal 11 gen 2019
Procedura successiva alle conclusioni in merito alle condizioni generali per il riconoscimento 1.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza siano soddisfatte sulla base della metodologia di valutazione di cui al presente regolamento, la Commissione segue la procedura di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821. 2.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all' non siano soddisfatte, la Commissione ne informa il richiedente e le autorità competenti degli Stati membri e fornisce al richiedente una copia della relazione di valutazione definitiva di cui all', paragrafo 1.
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