Art. 7
Metodologia per la valutazione dei criteri specifici
In vigore dal 11 gen 2019
Metodologia per la valutazione dei criteri specifici
1. Nella valutazione di ogni criterio specifico applicabile si esamina sia la concezione delle strategie e delle norme del regime sia l'attuazione delle stesse da parte del regime, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.
2. La Commissione stabilisce se un regime è «integralmente conforme», «parzialmente conforme» o «non conforme» alla totalità dei criteri specifici applicabili, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.
3. Nella valutazione dei criteri specifici applicabili non si tiene conto di eventuali strategie, norme, attività e altri aspetti di un regime che non riguardano il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli oggetto del regolamento (UE) 2017/821, né si tiene conto di strategie e altre informazioni riguardanti imprese che non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, a meno che non sia esplicitamente richiesto nella domanda e approvato dalla Commissione.
4. Nell'esaminare la domanda la Commissione può prendere in considerazione qualsiasi valutazione del regime potenzialmente pertinente, effettuata da terzi credibili, anche se tale valutazione non è inclusa nella domanda.
5. Nella valutazione dei criteri specifici applicabili in relazione ai quali il regime si basa interamente o parzialmente su strategie, norme e attività di un altro regime o di un soggetto analogo esterno al richiedente, si esamina:
a)
se il regime abbia effettuato una valutazione credibile di tali soggetti e in che modo tali valutazioni sono o saranno mantenute pertinenti e aggiornate nel tempo, e
b)
se tali soggetti siano regimi che hanno ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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