Art. 5
Criteri specifici di valutazione
In vigore dal 11 gen 2019
Criteri specifici di valutazione
1. La Commissione valuta il regime in relazione agli specifici criteri applicabili di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE, in conformità degli .
2. Per ogni singola valutazione la Commissione determina la pertinenza di ciascuno dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE tenendo conto della natura, della portata e delle caratteristiche specifiche del regime oggetto della valutazione. A tal fine la Commissione esamina l'applicabilità dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE. Qualora sia necessario per garantire che la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione e ai requisiti del regolamento (UE) 2017/821 per quanto riguarda, tra l'altro, il tipo di soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di tale regolamento, la Commissione può inoltre esaminare la deviazione dai criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE.
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