Art. 3

Requisiti per la ricevibilità delle domande

In vigore dal 11 gen 2019
Requisiti per la ricevibilità delle domande 1.   I titolari dei regimi possono presentare domanda affinché i regimi da essi sviluppati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione a norma del presente articolo. 2.   Per essere ricevibili, le domande devono contenere le seguenti informazioni: a) l'identità del richiedente; b) il nome e i dati di contatto della persona che sarà responsabile ai fini della valutazione e sarà pertanto la persona di contatto della Commissione; c) una descrizione delle finalità del regime, i metalli e i minerali cui si applica il regime, i tipi di operatori economici che partecipano al regime e la parte della catena di valore in cui detti operatori economici sono attivi; d) informazioni riguardanti la portata della domanda, volte a precisare se la domanda si riferisce ad una parte specifica di un regime o ad una parte specifica della catena di valore o della catena di approvvigionamento; e) elementi di prova atti a dimostrare che la concezione delle strategie e delle norme del regime è conforme ai principi dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti all', lettera d), del regolamento (UE) 2017/821, conformemente al quadro in cinque fasi descritto nell'allegato 1 delle Linee guida dell'OCSE; f) un elenco degli operatori economici che partecipano al regime e di altri soggetti che sono membri del regime o ad esso altrimenti associati; g) se disponibile, qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi; h) se del caso, la relazione tra la domanda e domande precedenti. 3.   I richiedenti possono includere qualsiasi altra informazione che ritengano pertinente. 4.   Entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione stabilisce se la domanda è ricevibile e ne informa il richiedente. 5.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), sono stati forniti ma che mancano altre informazioni di cui al paragrafo 2, essa ne informa il richiedente in tempo utile e, in ogni caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 4, invitandolo a completare la domanda entro 30 giorni di calendario. 6.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), non sono stati forniti, o se il richiedente non completa la domanda entro la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 5, la Commissione dichiara la domanda irricevibile, ne informa il richiedente e non procede oltre nella valutazione della domanda. 7.   Presentando una domanda i titolari dei regimi accettano che i regimi siano sottoposti alla valutazione di cui al presente regolamento. I richiedenti possono tuttavia ritirare la domanda in qualsiasi momento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:429:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo