Art. 10
Domande reiterate
In vigore dal 11 gen 2019
Domande reiterate
1. Una domanda reiterata non può essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica di cui all', paragrafo 2, o dalla notifica di cui all', paragrafo 6, o dal ritiro della domanda precedente.
2. In deroga al paragrafo 1, una domanda reiterata riguardante lo stesso regime può essere presentata tre mesi dopo le notifiche di cui al paragrafo 1 qualora per soddisfare le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all' sia sufficiente un miglioramento della classificazione per meno del 10 per cento dei criteri specifici applicabili.
3. Nelle domande reiterate sono fornite tutte le informazioni di cui all', paragrafo 2, anche se una parte di tali informazioni era inclusa in domande precedenti.
4. Oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 2, una domanda reiterata relativa a un regime che è stato oggetto di una domanda precedentemente respinta contiene informazioni dettagliate in merito a tutte le misure adottate per quanto riguarda i criteri specifici che la Commissione non ha ritenuto «integralmente conformi» nella sua valutazione dell'ultima domanda respinta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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