Art. 12
Trasparenza e riservatezza
In vigore dal 11 gen 2019
Trasparenza e riservatezza
1. La Commissione istituisce un registro dei regimi cui ha concesso il riconoscimento dell'equivalenza e lo mette a disposizione del pubblico. La Commissione provvede affinché il registro sia aggiornato in modo tempestivo, ogniqualvolta essa conceda o revochi il riconoscimento dell'equivalenza.
2. La relazione di cui all', paragrafo 1, è messa a disposizione del pubblico se la Commissione concede ad un regime il riconoscimento dell'equivalenza. Anche il parere del segretariato dell'OCSE sul progetto di relazione è messo a disposizione del pubblico, a meno che il segretariato dell'OCSE non chieda che resti riservato.
3. La Commissione garantisce che le informazioni considerate riservate dalla Commissione stessa, dal richiedente o da qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce alla valutazione a norma del presente regolamento sono trattate in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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