Art. 11
Misure adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821
In vigore dal 11 gen 2019
Misure adottate a norma dell', paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821
1. Quando applica l', paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821, la Commissione segue le fasi descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nei casi in cui la Commissione individua carenze in un regime riconosciuto, ne dà notifica al titolare del regime e concede a quest'ultimo da tre a sei mesi per adottare misure correttive. Tale periodo può essere prorogato dalla Commissione tenendo conto della natura delle carenze.
3. Il titolare del regime notifica alla Commissione le misure correttive adottate entro il termine stabilito a norma del paragrafo 2. La notifica comprende prove documentate di tali misure correttive.
4. La Commissione non avvia la procedura per la revoca del riconoscimento di cui all', paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/821 prima della scadenza del termine stabilito a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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