Art. 13

Cooperazione e sostegno

In vigore dal 11 gen 2019
Cooperazione e sostegno 1.   I richiedenti provvedono affinché la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare i criteri specifici, anche agevolando i colloqui con gli operatori economici partecipanti e la partecipazione ad audit realizzati da terzi. 2.   La Commissione termina o sospende la sua valutazione se il richiedente non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1 e ne dà notifica al richiedente di conseguenza. Nella notifica sono indicati i motivi in base ai quali la Commissione ha terminato o sospeso la sua valutazione. Se la Commissione termina o sospende la valutazione, il titolare del regime può presentare una domanda reiterata non prima di 12 mesi dopo la data della notifica. 3.   La Commissione condivide le informazioni con le autorità competenti degli Stati membri designate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821, in modo da consentire loro di contribuire con efficacia alla sua valutazione ai sensi del presente regolamento e di esercitare la loro responsabilità per l'attuazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821. In particolare la Commissione: a) informa le autorità competenti degli Stati membri dei titolari di regimi che hanno chiesto il riconoscimento a norma dell' e le invita a presentare tutte le informazioni e le valutazioni pertinenti ai fini della valutazione; b) su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, mette a disposizione di tale autorità la domanda completa; c) esamina tutte le informazioni pertinenti per la valutazione di una domanda a norma del presente regolamento fornite dalle autorità competenti degli Stati membri; d) esamina tutte le informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione alle carenze dei regimi individuate dalla Commissione e informa tali autorità delle notifiche effettuate in virtù dell', paragrafo 3. 4.   La Commissione aggiorna il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente regolamento, ove opportuno, ed esamina tutte le informazioni pertinenti per la sua attuazione che il Parlamento europeo le trasmette. 5.   Oltre alla consultazione di cui all', paragrafo 1, la Commissione può consultare il segretariato dell'OCSE o chiedere il suo sostegno nell'esercizio delle proprie responsabilità ai sensi del presente regolamento.
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