Art. 4

Relazione con altri strumenti giuridici

In vigore dal 14 mag 2024
Relazione con altri strumenti giuridici 1.   Per i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti che hanno fatto domanda di protezione internazionale: a) la registrazione della domanda di protezione internazionale fatta ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 è determinata dall’articolo 27 di tale regolamento; e b) l’applicazione delle norme comuni relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 è determinata dall’ di tale direttiva. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 7, del presente regolamento, la direttiva 2008/115/CE o le disposizioni nazionali conformi alla direttiva 2008/115/CE si applicano soltanto ad accertamenti conclusi, ad eccezione degli accertamenti di cui all’ del presente regolamento, nel qual caso tale direttiva o disposizione nazionale che rispetta tale direttiva si applicano in parallelo agli accertamenti di cui all’ del presente regolamento.
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