Art. 8
Prescrizioni riguardanti gli accertamenti
In vigore dal 14 mag 2024
Prescrizioni riguardanti gli accertamenti
1. Nei casi di cui all’, gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio.
2. Nei casi di cui all’, gli accertamenti sono effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio.
3. Nei casi di cui all’ del presente regolamento, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento alle quali si applica l’, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1358, qualora tali persone rimangano fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, i relativi accertamenti sono svolti successivamente e il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.
4. Gli accertamenti di cui all’ sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo.
5. Gli accertamenti constano degli elementi seguenti:
a)
un controllo preliminare dello stato di salute in conformità dell’;
b)
un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell’;
c)
identificazione o verifica dell’identità in conformità dell’;
d)
registrazione di dati biometrici in conformità degli del regolamento (UE) 2024/1358, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
e)
un controllo di sicurezza come previsto agli ;
f)
compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’;
g)
indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’.
6. Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati membri possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
7. Le pertinenti norme in materia di trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE si applicano durante gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale.
8. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone sottoposte agli accertamenti godano di condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta.
9. Gli Stati membri designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità che svolge gli accertamenti sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/399.
Gli Stati membri provvedono affinché personale medico qualificato effettui il controllo preliminare dello stato di salute di cui all’ e personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine effettui il controllo preliminare delle vulnerabilità di cui a tale articolo. Se del caso, sono coinvolti in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani o meccanismi equivalenti.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti responsabili dell’identificazione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza abbiano accesso ai dati, ai sistemi e alle banche dati di cui agli .
Gli Stati membri impiegano personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.
Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell’espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti o funzionari di collegamento e squadre abbiano ricevuto la formazione pertinente di cui al primo e al secondo comma.
Storico versioni
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