Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2017
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1)   «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399; 2)   «frontiere interne»: le frontiere interne quali definite all’, punto 1, del regolamento (UE) 2016/399; 3)   «autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera a norma dell’, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399; 4)   «autorità competente per l’immigrazione»: l’autorità competente responsabile, conformemente al diritto nazionale, di uno o più dei casi seguenti: a) verificare all’interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, o di soggiorno, nel territorio degli Stati membri; b) esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni - nella misura in cui tale autorità non costituisce un’autorità accertante ai sensi dell’, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) – nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (36); c) provvedere al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito; 5)   «autorità competente per i visti»: l’autorità competente per i visti quali definita all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008; 6)   «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall’altro, beneficia del diritti di libera circolazione equivalenti a quello dei cittadini dell’Unione; 7)   «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto; 8)   «soggiorno di breve durata»: il soggiorno nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399; 9)   «visto per soggiorno di breve durata»: il visto quale definito all’, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (37); 10)   «visto nazionale per soggiorno di breve durata»: l’autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen, per un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; 11)   «soggiorno autorizzato»: il numero esatto di giorni per i quali a un cittadino di paese terzo è permesso soggiornare legalmente nel territorio degli Stati membri a partire dalla data d’ingresso conformemente alle disposizioni applicabili; 12)   «Stato membro competente»: lo Stato membro che ha inserito i dati nell’EES; 13)   «verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»); 14)   «identificazione»: il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»); 15)   «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; 16)   «dati relativi alle impronte digitali»: i dati sulle quattro impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra; 17)   «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto; 18)   «dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto; 19)   «soggiornante fuoritermine»: il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del suo soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri; 20)   «eu-LISA»: l’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011; 21)   «autorità di controllo»: l’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680; 22)   «dati dell’EES»: tutti i dati conservati nel sistema centrale dell’EES conformemente all’ e agli articoli da 16 a 20; 23)   «contrasto»: la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi; 24)   «reati di terrorismo»: il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541; 25)   «reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni; 26)   «autorità designata»: l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; 27)   «sistema self-service»: il sistema self-service quale definito all’, punto 23, del regolamento (UE) 2016/399; 28)   «varco automatico»: il varco automatico definito all’, punto 24, del regolamento (UE) 2016/399; 29)   «tasso di insuccesso nell’inserimento (Failure To Enrol Rate – FTER)»: la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti; 30)   «tasso di falsa identificazione positiva (False Positive Identification Rate – FPIR)»: la percentuale di corrispondenze ottenute durante una interrogazione biometrica che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche; 31)   «tasso di falsa identificazione negativa (False Negative Identification Rate – FNIR)»: la percentuale di corrispondenze mancate in caso di una interrogazione biometrica anche se i dati biometrici del viaggiatore sono stati registrati. 2.   I termini definiti nell’ del regolamento (UE) 2016/679 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   I termini definiti nell’ della direttiva (UE) 2016/680 hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/2226) — Testo vigente | Portale Normativo