Art. 41

Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali e enti privati

In vigore dal 30 nov 2017
Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali e enti privati 1.   I dati conservati nell’EES non sono trasferiti a nessun paese terzo, nessuna organizzazione internazionale o nessun ente privato, né messi a loro disposizione. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c) dell’, paragrafo 1 del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del presente regolamento dalle autorità di frontiera o dalle autorità competenti per l’immigrazione in casi specifici, se necessario per provare l’identità di cittadini di paesi terzi ai fini esclusivi del rimpatrio, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; b) sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2016/679, attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione; o c) si applica l’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679. 3.   I dati di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento possono essere trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo solo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il trasferimento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e gli accordi di riammissione, e il diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati; b) il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; e c) una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché la esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione. 4.   I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento. 5.   I dati personali ottenuti dal sistema centrale dell’EES da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a nessun paese terzo, a nessuna organizzazione internazionale o a nessun ente di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680. 6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’, paragrafo 2, lettere a) e b), all’, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste: i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o ii) un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato grave; b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o di un reato grave; c) l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e le condizioni di cui agli ; d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V; e) una richiesta debitamente motivata è presentata dal paese terzo, per iscritto o in formato elettronico, e f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l’EES è operativo. Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
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Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali e enti privati (Art. 41 Regolamento (UE) 2017/2226) — Testo vigente | Portale Normativo