Art. 17
Dati personali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto
In vigore dal 30 nov 2017
Dati personali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto
1. L’autorità di frontiera crea il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto inserendo quanto segue:
a)
i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
l’immagine del volto di cui all’;
c)
i dati relativi alle impronte digitali della mano destra, se disponibili, o altrimenti i dati relativi alle impronte digitali corrispondenti della mano sinistra. I dati relativi alle impronte digitali sono caratterizzati da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzati in un confronto biometrico automatizzato;
d)
se del caso, i dati di cui all’, paragrafo 6.
2. Per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, si applicano, mutatis mutandis, l’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l’, paragrafo 3, lettere a) e b), e l’, paragrafo 4.
3. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.
4. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle.
Tuttavia, qualora l’impossibilità fisica sia temporanea tale fatto è registrato nell’EES e l’interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell’uscita o dell’ingresso successivo. Tali informazioni sono cancellate dall’EES una volta rilevate le impronte digitali. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti circa i motivi dell’impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell’interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.
5. Qualora l’interessato sia esente dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi del paragrafo 3 o 4, il campo specifico riservato a tali dati riporta l’indicazione «non applicabile».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2226:oj#art-17