Art. 18

Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti

In vigore dal 30 nov 2017
Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti 1.   Se, a norma dell’ e dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/399, l’autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata e se non esiste alcun fascicolo precedente registrato nell’EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce: a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e, se opportuno, i dati di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento; b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B, D o H, del regolamento (UE) 2016/399 e se non esiste alcun fascicolo precedente con dati biometrici registrato nell’EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati alfanumerici necessari ai sensi dell’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, del presente regolamento, se del caso, e i dati seguenti: a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, l’immagine del volto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento; b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati biometrici richiesti a norma dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento; c) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto che non sono registrati nel VIS, l’immagine del volto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i dati relativi alle impronte digitali di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, qualora si applichi il motivo di cui all’allegato V, parte B, lettera H, del regolamento (UE) 2016/399 e i dati biometrici del cittadino di paese terzo siano registrati nella segnalazione SIS che comporti il respingimento, i dati biometrici del cittadino di paese terzo non sono inseriti nell’EES. 4.   Qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettera I, del regolamento (UE) 2016/399 e se non esiste alcun fascicolo precedente con dati biometrici registrati nell’EES relativo a detto cittadino di paese terzo, i dati biometrici sono inseriti nell’EES solo quando il cittadino di paese terzo è respinto in quanto è considerato pericoloso per la sicurezza interna, compreso, se del caso, per alcuni aspetti d’ordine pubblico. 5.   Qualora un cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettera J, del regolamento (UE) 2016/399, l’autorità di frontiera crea il fascicolo individuale di tale cittadino di un paese terzo senza aggiungere i dati biometrici. Se il cittadino di paese terzo possiede un eMRTD, da quest’ultimo è estratta l’immagine del volto. 6.   Qualora sia stato adottato dall’autorità di frontiera, in conformità dell’ e dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/399 un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata i seguenti dati sono inseriti in una cartella distinta relativa al respingimento: a) la data e l’ora del respingimento; b) il valico di frontiera; c) l’autorità che ha disposto il respingimento; d) la lettera o le lettere corrispondenti ai motivi del respingimento, conformemente all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399. Inoltre, per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, nella cartella relativa al respingimento sono inseriti i dati di cui all’, paragrafo 2, lettere da d) a g). Al fine di creare o aggiornare la cartella relativa al respingimento di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, la competente autorità di frontiera può estrarre i dati di cui all’, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del presente regolamento dal VIS e importarli nell’EES in conformità dell’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 7.   La cartella di respingimento di cui al paragrafo 6 è collegata al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato.
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