Art. 16
Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto
In vigore dal 30 nov 2017
Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto
1. Alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto inserendo i seguenti dati:
a)
cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
b)
il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
c)
la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
d)
l'immagine del volto di cui all’.
2. Al momento di ciascun ingresso di un cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto, a una frontiera presso cui l’EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita:
a)
la data e l’ora dell’ingresso;
b)
il valico di frontiera all’entrata e l’autorità che ha autorizzato l’ingresso;
c)
se del caso, lo status di tale cittadino di paese terzo indicante che si tratta di un cittadino di paese terzo che:
i)
è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii)
non è titolare della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
d)
il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata, se del caso;
e)
all’atto del primo ingresso sulla base di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di ingressi e la durata del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata e indicati nel visto adesivo per soggiorno di breve durata;
f)
se del caso, le informazioni indicanti che il visto per soggiorno di breve durata è stato rilasciato con validità territoriale limitata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;
g)
per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, una notifica, se del caso, da cui risulti che il cittadino di paese terzo ha utilizzato un visto nazionale per soggiorno di breve durata per l’ingresso.
La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo che usa il numero di riferimento individuale generato dall’EES al momento della creazione di tale fascicolo individuale.
3. Al momento di ciascuna uscita di un cittadino di paese terzo soggetto a obbligo del visto, a una frontiera presso cui l’EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati nella cartella di ingresso/uscita:
a)
la data e l’ora dell’uscita;
b)
il valico di frontiera di uscita.
Qualora tale cittadino di paese terzo usi un visto diverso da quello registrato nell’ultima cartella di ingresso, i dati della cartella di ingresso/uscita di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g) sono aggiornati di conseguenza.
La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo.
4. In assenza di dati di uscita nel periodo immediatamente successivo alla data di scadenza del soggiorno autorizzato, la cartella di ingresso/uscita è evidenziata con un indicatore dell’EES e i dati del cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto, che è stato identificato come soggiornante fuoritermine, sono inseriti nell’elenco di cui all’.
5. Al fine di inserire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita di un cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto, l’autorità di frontiera può estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati di cui al paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente articolo in conformità dell’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
6. Qualora un cittadino di paese terzo benefici del programma nazionale di facilitazione di uno Stato membro conformemente all’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399, lo Stato membro interessato inserisce una notifica nel fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo specificando il programma nazionale di facilitazione dello Stato membro in questione.
7. Le disposizioni specifiche di cui all’allegato II si applicano ai cittadini di paesi terzi che attraversano la frontiera sulla base di un FTD valido.
Storico versioni
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