Art. 25
Uso dell’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione
In vigore dal 30 nov 2017
Uso dell’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione
1. Le autorità competenti di cui all’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399 consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione di cui a tale articolo e l’adozione delle relative decisioni, comprese le decisioni di rifiuto, revoca o proroga del periodo di validità dell’accesso ai programmi nazionali di facilitazione, conformemente a tale articolo.
2. Le autorità competenti sono abilitate a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:
a)
i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o i dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l’immagine del volto.
3. Qualora dall’interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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