Art. 26
Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri
In vigore dal 30 nov 2017
Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri
1. Allo scopo di verificare l’identità del cittadino di paese terzo, o allo scopo di accertare o verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri, o a entrambi gli scopi, le autorità competenti per l’immigrazione degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 1, lettera a).
Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per l’immigrazione possono:
a)
confrontare l’immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, oppure
b)
verificare le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nell’EES e dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto nel VIS conformemente all’ del regolamento (CE) n. 767/2008.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per l’immigrazione sono abilitate a consultare il calcolatore automatico, i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo, la cartella o le cartelle di ingresso/uscita, e qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale.
3. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell’EES, se la verifica del cittadino di paese terzo non dà esito o se sussistono dubbi quanto alla sua identità, le autorità competenti per l’immigrazione hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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