Art. 27
Accesso ai dati a fini di identificazione
In vigore dal 30 nov 2017
Accesso ai dati a fini di identificazione
1. Le autorità di frontiera o le autorità competenti per l’immigrazione sono abilitate a eseguire interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l’immagine del volto, unicamente allo scopo di identificare i cittadini di paesi terzi che potrebbero essere stati registrati precedentemente nell’EES con una diversa identità o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d’ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri.
Qualora dalle interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l’immagine del volto risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell’EES, l’accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all’ del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere presso cui l’EES è operativo, anteriormente a qualsiasi identificazione nel VIS, le autorità competenti accedono prima al VIS in conformità degli o 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l’immagine del volto non dia esito, l’interrogazione è eseguita con tutti o alcuni dei dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 1, lettera a).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità competente è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale nonché le cartelle di ingresso/uscita e le cartelle relative al respingimento a esso collegate.
Storico versioni
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