Art. 28
Conservazione dei dati estratti dall’EES
In vigore dal 30 nov 2017
Conservazione dei dati estratti dall’EES
I dati estratti dall’EES a norma del presente capo possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e al diritto dell’Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario nel caso specifico.
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