Art. 28

Conservazione dei dati estratti dall’EES

In vigore dal 30 nov 2017
Conservazione dei dati estratti dall’EES I dati estratti dall’EES a norma del presente capo possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e al diritto dell’Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario nel caso specifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo