Art. 24

Uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni

In vigore dal 30 nov 2017
Uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni 1.   Le autorità competenti per i visti consultano l’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del periodo di validità di un visto rilasciato, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009. Inoltre, le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo consultano l’EES al momento dell’esame delle domande di visto nazionale per soggiorno di breve durata e dell’adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato. 2.   Le autorità competenti per i visti sono abilitate ad eseguire un’interrogazione nell’EES direttamente dal VIS con uno o più dei seguenti dati: a) i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a) b) e c); b) il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all’, paragrafo 2, lettera d); c) i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l’immagine del volto. 3.   Qualora dall’interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché qualsiasi cartella relativa al respingimento collegata a tale fascicolo individuale. Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare il calcolatore automatico al fine di verificare la massima durata rimanente di un soggiorno autorizzato. Le autorità competenti per i visti sono abilitate alla consultazione dell’EES e del calcolatore automatico al momento dell’esame di nuove domande di visto e delle decisioni sulla stessa, in modo da stabilire automaticamente la durata massima del soggiorno autorizzato. 4.   Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni dell’EES con uno o più dei dati di cui al paragrafo 2. Qualora dall’interrogazione risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, esse sono abilitate a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e le cartelle di ingresso/uscita, nonché le cartelle relative al respingimento collegate a tale fascicolo individuale. Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo sono abilitate a consultare il calcolatore automatico al fine di stabilire la massima durata rimanente di un soggiorno autorizzato. Le autorità competenti sono abilitate alla consultazione dell’EES e del calcolatore automatico al momento dell’esame e delle decisioni sulle nuove domande di visto, in modo da stabilire la durata massima del soggiorno autorizzato.
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