Art. 23

Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo

In vigore dal 30 nov 2017
Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo 1.   Le autorità di frontiera hanno accesso all’EES per verificare l’identità e la precedente registrazione del cittadino di paese terzo, per aggiornare i dati dell’EES, se necessario, e per consultare i dati, nella misura necessaria per l’esecuzione delle verifiche di frontiera. 2.   Nel corso dell’esecuzione degli incarichi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di frontiera sono abilitate aa eseguire interrogazioni con i dati di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’, paragrafo 1, lettera a). Inoltre, per la consultazione del VIS a fini di verifica in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 767/2008, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, le autorità di frontiera avviano un’interrogazione del VIS direttamente dall’EES usando gli stessi dati alfanumerici o, se del caso, consultano il VIS in conformità dell’, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera confrontano l’immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento oppure procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nell’EES e, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS a norma dell’ del regolamento (CE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’, paragrafo 6, di tale regolamento. Se la verifica dell’immagine del volto non dà esito, la verifica è effettuata mediante le impronte digitali e viceversa. 3.   Qualora dall’interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, l’autorità di frontiera è abilitata a consultare i dati del fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo e la cartella o le cartelle di ingresso/uscita o la cartella o le cartelle relative al respingimento a esso collegate. 4.   Qualora dall’interrogazione con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell’EES, se la verifica del cittadino di paese terzo a norma del paragrafo 2 del presente articolo non dà esito o se sussistono dubbi quanto all’identità del cittadino di paese terzo, le autorità di frontiera hanno accesso ai dati a fini di identificazione conformemente all’ del presente regolamento. Inoltre per l’identificazione di cui al primo comma del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS ai fini di identificazione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 767/2008; b) per i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all’obbligo del visto e per coloro i cui dati non figurano nell’EES in seguito all’identificazione eseguita a norma dell’ del presente regolamento è consultato il VIS conformemente all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. L’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES nel VIS in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 5.   Per i cittadini di paesi terzi i cui dati sono già registrati nell’EES, ma il cui fascicolo individuale è stato creato nell’EES da uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo e i cui dati sono stati inseriti nell’EES sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, le autorità di frontiera consultano il VIS conformemente al paragrafo 4, secondo comma, lettera a), quando, per la prima volta dopo la creazione del fascicolo individuale, il cittadino di paese terzo intende attraversare la frontiera di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen e in cui l’EES è operativo.
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Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo (Art. 23 Regolamento (UE) 2017/2226) — Testo vigente | Portale Normativo