Art. 21
Procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati o in caso di guasto dell’EES
In vigore dal 30 nov 2017
Procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati o in caso di guasto dell’EES
1. Qualora sia tecnicamente impossibile inserire i dati nell’EES, o in caso di guasto del sistema centrale dell’EES, i dati di cui agli articoli da16 a 20 sono temporaneamente conservati nella NUI. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti sistema centrale dell’EES non appena l’impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le opportune misure e mobilitano le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che tale conservazione locale temporanea possa essere effettuata in qualsiasi momento e per qualsiasi loro valico di frontiera.
2. Fatto salvo l’obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati sia nel sistema centrale EES che nella NUI e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, l’autorità di frontiera conserva manualmente i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del presente regolamento a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d’ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell’EES non appena tecnicamente possibile.
Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione adotta atti esecutivi relativi alle norme dettagliate concernenti le informazioni da fornire alla Commissione. Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
3. L’EES indica che i dati di cui agli articoli da 16 a 20 sono stati inseriti come risultato di una procedura sostitutiva e che il fascicolo individuale creato a norma del paragrafo 2 del presente articolo non contiene dati biometrici. I dati biometrici sono inseriti nell’EES presso il successivo valico di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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