Art. 15
Immagine del volto di cittadini di paesi terzi
In vigore dal 30 nov 2017
Immagine del volto di cittadini di paesi terzi
1. Se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornare l’immagine del volto di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera b), l’immagine del volto è rilevata sul posto.
2. In deroga al paragrafo 1, in casi eccezionali, qualora le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nell’EES dell’immagine del volto rilevata sul posto non possano essere rispettate, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Document – documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). In tali casi, l’immagine del volto è inserita nel fascicolo individuale unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’e-MRTD corrisponde all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.
3. Una volta all’anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull’applicazione del paragrafo 2. Tale relazione comprende il numero di cittadini di paesi terzi interessati, nonché una spiegazione dei casi eccezionali incontrati.
4. L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e qualità per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato.
5. Entro un periodo di due anni dall’entrata in funzione dell’EES la Commissione presenta una relazione sulle norme di qualità delle immagini del volto conservate nel VIS e se queste siano tali da consentire il confronto biometrico al fine di utilizzare le immagini del volto nel VIS alle frontiere e all’interno del territorio degli Stati membri per verificare l’identità dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, senza conservare tali immagini del volto nell’EES. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è accompagnata, qualora considerata appropriata dalla Commissione, da proposte legislative, comprese proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 767/2008 o di entrambi, per quanto riguarda l’uso delle immagini del volto di cittadini di paesi terzi conservate nel VIS ai fini di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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