Art. 14

Procedure per l’inserimento dei dati nell’EES

In vigore dal 30 nov 2017
Procedure per l’inserimento dei dati nell’EES 1.   Le autorità di frontiera verificano, conformemente all’, se un precedente fascicolo individuale sia stato creato nell’EES per il cittadino di paese terzo, nonché la sua identità. Se il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati o per l’effettuazione delle verifiche di frontiera, la verifica è eseguita mediante il sistema self-service. 2.   Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale per un cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera, se necessario: a) aggiorna tale fascicolo individuale, in particolare i dati di cui e agli , a seconda dei casi, e b) crea una cartella d’ingresso per ciascun ingresso e una cartella di uscita per ciascuna uscita conformemente agli o, se del caso, una cartella relativa al respingimento conformemente all’. Tali cartelle di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, sono collegate al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato. Se del caso, i dati di cui all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I documenti di viaggio e le identità utilizzati legittimamente da un cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo. Se esiste un fascicolo individuale registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio valido che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 1, lettera b), sono aggiornati conformemente all’. 3.   Se necessario per inserire o aggiornare i dati della cartella di ingresso/uscita del titolare di visto, le autorità di frontiera possono estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento conformemente all’ del presente regolamento e all’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. 4.   In assenza di una precedente registrazione del cittadino di paese terzo nell’EES, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo inserendo i dati di cui all’, paragrafi 1 e 6, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, a seconda dei casi. 5.   Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per il pre-inserimento dei propri dati, si applica l’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, il cittadino di paese terzo può pre-inserire i dati del fascicolo individuale o, se del caso, i dati della cartella di ingresso/uscita che devono essere aggiornati. I dati sono confermati dalle autorità di frontiera quando è adottata la decisione che autorizza o rifiuta l’ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399. I dati di cui all’, paragrafo 2, lettere da c) a f), del presente regolamento possono essere estratti dal VIS e importati nell’EES. 6.   Quando un cittadino di paese terzo si avvale di un sistema self-service per l’effettuazione delle verifiche di frontiera, si applica l’articolo 8 ter del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata mediante il sistema self-service. 7.   Quando il cittadino di paese terzo si avvale di un varco automatico (e-gate) per l’attraversamento delle frontiere esterne o delle frontiere interne dove i controlli non sono ancora stati eliminati, si applica l’articolo 8 ter del regolamento (UE) 2016/399. In tal caso, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al fascicolo individuale interessato sono effettuati attraverso il varco automatico. 8.   Fatti salvi l’ del presente regolamento e l’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, qualora il soggiorno di breve durata di un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro abbia inizio subito dopo un soggiorno basato su un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata e non è stato creato alcun precedente fascicolo individuale, tale cittadino di paese terzo può chiedere alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento di creare un fascicolo individuale e una cartella di ingresso/uscita inserendo i dati di cui all’, paragrafi 1, 2 e 6, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento. Invece dei dati di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, tali autorità pertinenti inseriscono la data dell’inizio del soggiorno di breve durata e invece dei dati di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento inseriscono il nome dell’autorità che ha inserito tali dati.
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Procedure per l’inserimento dei dati nell’EES (Art. 14 Regolamento (UE) 2017/2226) — Testo vigente | Portale Normativo