Art. 8

Interoperabilità con il VIS

In vigore dal 30 nov 2017
Interoperabilità con il VIS 1.   eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS per consentire l’interoperabilità tra l’EES e il VIS. La consultazione diretta tra l’EES e il VIS è possibile solo se è prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (CE) n. 767/2008. L’estrazione dal VIS dei dati relativi ai visti, la loro importazione nell’EES e l’aggiornamento dei dati dal VIS all’EES avviene mediante un processo automatizzato ogni volta che l’autorità interessata avvia l’operazione in questione. 2.   L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS dall’EES al fine di: a) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell’EES per costituire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell’EES conformemente agli del presente regolamento e all’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008; b) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell’EES per aggiornare la cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’ del presente regolamento e agli del regolamento (CE) n. 767/2008; c) verificare ai sensi dell’ del presente regolamento e dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 l’autenticità e la validità del visto pertinente o se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte; d) verificare alle frontiere presso cui l’EES è operativo se un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto sia stato precedentemente registrato nel VIS a norma dell’ del presente regolamento e dell’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008; e) se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontandole impronte digitali del titolare del visto con le impronte digitali registrate nel VIS a norma dell’ del presente regolamento e dell’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. 3.   L’interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l’EES dal VIS affinché: a) si esaminino le domande di visto e si decida in merito a tali domande conformemente all’ del presente regolamento e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008; b) si esaminino per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, le domande di visti nazionali per soggiorno di breve durata e decidano in merito a tali domande; c) si aggiornino i dati relativi ai visti nella cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all’ del presente regolamento e agli del regolamento (CE) n. 767/2008. 4.   Ai fini del funzionamento del servizio web dell’EES di cui all’, la banca dati distinta a sola lettura di cui all’, paragrafo 5, è aggiornata quotidianamente dal VIS mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati del VIS.
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