Art. 10
Principi generali
In vigore dal 30 nov 2017
Principi generali
1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere all’EES assicura che l’utilizzo dell’EES è necessario, adeguato e proporzionato.
2. Ogni autorità competente assicura che l’utilizzo dell’EES, compreso il rilevamento dei dati biometrici, è conforme alle garanzie previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. In particolare, nel rilevare i dati di un minore, sono considerati preminenti gli interessi superiori del minore.
Storico versioni
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