Art. 11
Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato
In vigore dal 30 nov 2017
Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato
1. L’EES include un calcolatore automatico che indica la durata massima del soggiorno autorizzato per i cittadini di paesi terzi registrati nell’EES.
Il calcolatore automatico non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
a)
sono familiari di un cittadino dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
b)
non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
2. Il calcolatore automatico informa le autorità competenti:
a)
all’atto dell’ingresso, della durata massima di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi e se è stato esaurito il numero di ingressi autorizzati da un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi;
b)
durante i controlli o le verifiche effettuati nel territorio degli Stati membri, del rimanente soggiorno autorizzato o della durata del soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
c)
all’atto dell’uscita, dei soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
d)
al momento dell’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle relative decisioni, della durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d’ingresso previste.
3. Le autorità di frontiera informano il cittadino di paese terzo della durata massima di soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati dal visto, conformemente all’, paragrafo 9 del regolamento (UE) 2016/399.
Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all’, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.
4. Per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto soggiornanti sulla base di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto nazionale per soggiorno di breve durata, in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, il calcolatore automatico non indica il soggiorno autorizzato sulla base del visto per soggiorno di breve durata o del visto nazionale per soggiorno di breve durata.
Nel caso di cui al primo comma, il calcolatore automatico verifica unicamente:
a)
il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; e
b)
per i visti per soggiorni di breve durata, il rispetto del periodo di validità di tali visti.
5. Al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal visto per soggiorno di breve durata, il calcolatore automatico tiene conto unicamente degli ingressi nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen. Tale verifica, tuttavia, non è effettuata all’atto dell’ingresso nel territorio di Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo.
6. Il calcolatore automatico si applica anche ai soggiorni di breve durata basati su un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso, il calcolatore automatico tiene conto del soggiorno autorizzato definito da tale visto, indipendentemente dal fatto che il soggiorno del cittadino di paese terzo interessato superi cumulativamente i 90 giorni in un periodo di 180 giorni.
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