Art. 6
Obiettivi dell’EES
In vigore dal 30 nov 2017
Obiettivi dell’EES
1. Tramite la registrazione e la conservazione dei dati dell’EES e la fornitura di accesso a tali dati agli Stati membri, l’EES persegue i seguenti obiettivi:
a)
migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all’atto dell’ingresso e dell’uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;
b)
contribuire all’identificazione di cittadini di paesi terzi che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d’ingresso o di soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
c)
consentire di identificare e rintracciare i soggiornanti fuoritermine e permettere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure;
d)
consentire i respingimenti nell’EES da verificare elettronicamente;
e)
consentire l’automatizzazione delle verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi;
f)
permettere alle autorità competenti per i visti di accedere alle informazioni riguardanti l’uso lecito di precedenti visti;
g)
informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;
h)
raccogliere statistiche concernenti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il superamento del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorni fuoritermine e di sostenere una politica migratoria dell’Unione basata sui fatti;
i)
contrastare la frode di identità e l’abuso di documenti di viaggio.
2. Consentendo l’accesso da parte delle autorità designate nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’EES persegue i seguenti obiettivi:
a)
contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
b)
consentire l’acquisizione di informazioni ai fini delle indagini relative a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, compresa l’identificazione degli autori, dei sospettati e delle vittime di tali reati che hanno attraversato le frontiere esterne;
3. L’EES, se del caso, sostiene gli Stati membri nell’attuazione dei programmi nazionali di facilitazione istituiti a norma dell’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399, al fine di facilitare l’attraversamento delle frontiere per i cittadini di paesi terzi:
a)
consentendo alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399 di accedere alle informazioni sui precedenti soggiorni di breve durata o respingimenti ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione e dell’adozione delle decisioni di cui all’ del presente regolamento;
b)
comunicando alle autorità di frontiera l’avvenuta ammissione a un programma nazionale di facilitazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2226:oj#art-6